Si può vendere un cane senza pedigree

Pedigree: L’attuale normativa non vieta la vendita di un animale senza pedigree purché venga specificato che non è di razza

Si può vendere un cane senza pedigree

Si sente molto spesso parlare di pedigree ma senza comprendere sino in fondo la normativa sottesa alla vendita dei cani di razza e non di razza.

Ad oggi, l’unico ente ufficiale, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) a sua volta autorizzato dall’FCI (Federazione Cinologica Internazionale) e pertanto i cani ed gli altri animali qualificati come “di razza”, sono esclusivamente quelli dotati di un certificato rilasciato da questo Ente, chiamato appunto “pedigree”.

A chiarirlo è il D.Lgs 30.12.1992, n. 529 il quale, all’art. 1, sancisce che “il presente decreto disciplina: a) l’istituzione, per gli animali, compresi nell’elenco di cui all’allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo libro genealogico, cosi’ come definito nell’allegato al presente decreto; b) l’istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell’allegato al presente decreto; c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonché sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5”.

Il successivo articolo 5 vieta la commercializzazione di animali privi della certificazione richiesta.

Parallelamente all’ENCI, nel corso degli anni, sono sorte numerose associazioni di allevatori che si propongono di rilasciare certificazioni di “pedigree” secondo gli standard previsti dall’associazione medesima.

Ovviamente, dal punto di vista giuridico, tale certificazione non rende il cane o l’animale “di razza”, bensì attesta che i genitori del cucciolo, ai fini riproduttivi, hanno presentato tutti i requisiti necessari atti a rendere l’animale conforme agli standard richiesti.

A titolo esemplificativo, l’animale, prima della riproduzione, deve presentare le analisi richieste al fine di valutare lo stato di salute per evitare il sorgere di quelle malattie genetiche che caratterizzano la singola razza (es. nel caso di displasia all’anca, occorrerà effettuare una radiografia che attesti la mancata insorgenza della patologia).

Non è dunque illegale vendere dei cuccioli privi di pedigree ENCI, purché sia specificato che l’animale è privo di tale certificazione ed è nato da genitori che non posseggono tale certificazione (anche nel caso in cui solo uno dei due animali abbia pedigree ENCI, nascerà sempre un esemplare che non potrà accedere a tale certificazione).

Inoltre, la somma che potrà essere richiesta è solamente quella di rimborso delle spese sostenute non potrà certo essere comparata alla somma richiesta da un allevatore proprietario di un esemplare con certificazione ENCI.

VENDERE METICCI E’ ILLEGALE???? Diciamolo una volta per tutte per favore!!! NO NON LO E’ !!!

E’ illegale vendere “cani di razza senza pedigree” non vendere “meticci”.

Quindi, siccome non è la stessa cosa anche se qualcuno pensa lo sia, scrivo di nuovo un articolo per non dover ripetere sempre la solita tiritera nei gruppi di discussione, perché esattamente come quando qualcuno chiede consigli su dove prendere un cane di razza arriva immancabilmente quello che “l’amore non si compra” o “non comprareadottah” e simili, puntuale come le scadenze fiscali, quando si parla di cuccioli in vendita senza documenti attestanti la qualunque razza, arriva sempre qualcuno che afferma:

“i meticci non si possono vendere, al massimo puoi chiedere un rimborso spese”

talvolta dichiarando anche un fantomatico massimale di tale rimborso, ovviamente variabile ma che in  genere va da 150 a 300 euro. Che diciamocelo, è abbastanza in linea con quello che sono le eventuali spese vive di gestione del cuccioli fino al momento dell’adozione, se si fa il minimo indispensabile per la decenza e il benessere animale, ovvero buon cibo a mamma e piccoli, controlli, sverminazioni, vaccino ecc nonché facendo anche ciò che prevede la legge (sul benessere animale), ovvero il microchip e il successivo passaggio di proprietà a colui che prenderà il cucciolo, anche fosse a titolo gratuito, perchè vi ricordo è obbligatorio anche per i meticci che il chip sia inoculato dal proprietario della fattrice, che è tale anche se sprovvista di pedigree.

Altre volte, e già avrebbe in fondo più senso, affermano anche che si debba produrre documentazione su cosa si è speso in totale, e dividere l’importo per il numero dei cuccioli. Avrebbe più senso perché se mi si infilano le solite sf…ortune una dietro l’altra posso spendere anche 5 volte tanto che se avessero il pedigree pure essendo bastardi DOC, quindi chi ci dice quanto debba essere un massimo di rimborso spese, se le spese non sono sempre fisse?

Peccato che chiedendo prova nero su bianco di qualche legge che confermi la veridicità delle precedenti affermazioni, non le abbia mai prodotte nessuno! E quanto ho cercato anche io a suo tempo eh… ma non ce ne sono, quindi fatica trovarne!

Nel febbraio 2017, apparve fra le news del sito ENCI il documento che segue (cliccare sull’immagine per scaricarla in alta risoluzione), una risposta dal parte del ministero della salute dietro richiesta di delucidazioni da parte del servizio veterinario di Rovigo. Ora la news è nello storico, si trova solo il titolo e non più il documento, però allora io l’ho scaricato e lo conservo, per metterlo appunto in risposta a chi continua ad affermare la storia del rimborso spese specificando che non si possono vendere meticci.

Parliamoci chiaro, quelle che affermano che non si possono vendere i meticci ma si può chedere massimo un rimborso o a volte qualcuno dice si possono solo regalare!!! sono voci che passano di bocca in bocca e che vengono prese per buone, ma che di fatto nessuno ha mai provato. Ecco perché di questo ennesimo articolo che mira a far chiarezza.

Poi che possa essere buon senso può darsi, ma non è la legge!

Già da prima della pubblicazione di questo documento, io sapevo dell’esistenza di sentenze che davano ragione a chi aveva “venduto cani senza pedigree”, che non erano stati spacciati per “cani di razza”. L’uscita di questo documento non ha fatto che aiutarmi a confermare quanto dicevo sempre per chiarire la sitruazione.

Vediamo quindi qual è la legge del 1992 che regolamenta la compravendita e la riproduzione di animali in Italia e cosa dice.

questa è la legge completa sulla gazzetta ufficiale, che sostanzialmente estende anche agli animali da compagnia la legge dell’anno precedente. Qui anche la versione PDF.

questa è la versione precedente solo per animali da reddito in pratica. Qui anche la versione PDF.

In pratica la legge del 1992 estende anche agli animali da compagnia quello che diceva la legge del 1991.

Ora, se volete leggerla tutta, ben venga, altrimenti questo è quanto dice in sostanza, preso paro paro dalla gazzetta ufficiale:

                   
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 21 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  del
Consiglio del 25 marzo 1991; 
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 

                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1. 
1. Il presente decreto disciplina: 
    a) l'istituzione, per gli animali, compresi  nell'elenco  di  cui
all'allegato II del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  Economica
Europea,  ed  appartenenti  a  specie  e  razze  diverse  da   quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo  libro
genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; 
    b) l'istituzione, per le specie e razze  autoctone  di  cui  alla
lettera a), che presentino limitata  diffusione,  per  le  quali  non
siano  istituiti  i  libri   genealogici,   del   relativo   registro
anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; 
    c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme  stabilite,
per ciascuna razza e specie,  dai  relativi  disciplinari  dei  libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; 
    d) la commercializzazione degli stessi animali  e  dello  sperma,
degli ovuli e degli embrioni  ad  essi  relativi,  secondo  le  norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5. 
                              Art. 2. 
  1. I libri genealogici ed i  registri  anagrafici  sono  istituiti,
previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di  specie  o  di
razza, di cui all'art. 1, lettere a) e  b),  dotate  di  personalita'
giuridica ed in possesso dei requisiti  stabiliti  con  provvedimento
del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste.   Detti   libri
genealogici  e  registri  anagrafici  sono  tenuti  dalle  menzionate
associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   responsabile
dell'associazione nazionale a cio' preposto che  custodisce  i  libri
genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita'
delle prescrizioni contenute negli appositi  disciplinari  e'  punito
con la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  L.
5.000.000 a L. 30.000.000.
                               Art. 3.
  1. I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei
Paesi  membri  della  Comunita'  economica europea, sono ammessi alla
riproduzione, sia in  fecondazione  naturale  che  per  inseminazione
artificiale,   purche'  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed
attitudinali disciplinati dalla normativa  comunitaria.  Alle  stesse
condizioni  e'  altresi'  ammesso l'impiego di materiale seminale, di
ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.
  2. I soggetti delle specie e razze di cui all'art.  1,  provenienti
da  Paesi  terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione
naturale che per inseminazione artificiale,  alle  stesse  condizioni
stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze,
purche'  in  possesso  dei  requisiti  genealogici  ed  attitudinali,
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste.
Alle  stesse  condizioni  e'  altresi' ammesso l'impiego di materiale
seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da  animali  originari  di
detti  Paesi.  Non  sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle
riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  ammette  alla
riproduzione  animali  in violazione delle prescrizioni contenute nei
commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

ATTENZIONE CHE ORA VIENE IL DUNQUE

                               Art. 5.
  1.  E'  consentita  la  commercializzazione  di animali di razza di
origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli  e
degli   embrioni  dei  medesimi,  esclusivamente  con  riferimento  a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui
al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino
accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata
dall'associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.
  2. E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza
originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste abbia con proprio provvedimento  accertato  l'esistenza
di  una  normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse
condizioni e' ammessa  la  commercializzazione  dello  sperma,  degli
ovuli  e  degli  embrioni provenienti dai detti animali originari dei
Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu'  favorevoli  di  quelle
riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
  3.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque commercializza
gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni
ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

Beh direte voi, c’è scritto che non si possono vendere animali se non di razza.
Enno, leggete bene, c’è scritto, che è ammessa la compravendita di animali sperma embrioni ecc… di animali di razza  appartenenti a specie e razze di cui elenco allegato, solo se con comprovata iscrizione ai registri istituiti per le stesse, elenco che ovviamente ometto, perché non ci interessa, quello che ci interessa è semplicemente una cosa

I METICCI NON NE FANNO PARTE, NON SONO ANIMALI DI RAZZA!

Sarebbe diverso se invece di

  1.  E'  consentita  la  commercializzazione  di animali di razza di
origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli  e
degli   embrioni  dei  medesimi,  esclusivamente  con  riferimento  a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui
al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino
accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata
dall'associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.

ci fosse scritto

  1.  E'  consentita  la  commercializzazione  di animali di origine
nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli  e degli
embrioni dei medesimi, esclusivamente se di razza e con riferimento a
soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di  cui
al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere a) e b), e che risultino
accompagnati  da  apposita  certificazione  genealogica,   rilasciata
dall'associazione  degli  allevatori  che  detiene  il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico.

Basta spostare un esclusivamente un di razza e/o qualche virgola e il significato cambia di brutto!

Adesso i meticci, semplicemente come qualsiasi altro bene, possono essere venduti, senza importo minimo ne massimo, ma a quello che io reputo più opportuno chiedere e che l’acquirente reputa accettabile pagare. Della serie d’accordo che andiamo, se trovo chi mi paga il meticcio 2000 euro meglio per me. Che poi sia difficile che accada, a meno che non sia un bastardino fenomeno a trovare tartufi, per dirne una, è un altro discorso. Quindi ribadiamo che

non è illegale vendere cani senza pedigree, non è illegale vendere meticci, è illegale vendere un cane dichiarandolo della X razza, senza avere l’attestato che lo stesso sia iscritto al registro riconosciuto dalla apposita associazione per la tutela della specie/razza X.

Il che è ben diverso. In pratica se scrivo vendo cuccioli di pastore tedesco senza pedigree, sono passibile di sanzione, anche se si sa, quasi mai succede nulla e non viene quasi mai punito nessuno. Se invece scrivo meticci di pastore tedesco, cani lupi, incroci di pastore tedesco, simil pastore tedesco e chi più ne ha più ne metta, ma non “pastore tedesco”, posso benissimo farlo, perché nel famoso elenco questa specie/razza non è contemplata e nessuno ne norma la riproduzione e la compravendita. Questo è quanto.

Ricordo comunque che vendere un cane di razza senza pedigree è truffa, perchè senza documenti che lo attestano, senza l’iscrizione ad un libro genealogico, quel cane legalmente non è di razza, si, anche se i suoi genitori lo sono, perchè senza documenti che lo attestano non è dimostrabile la sua ascendenza, quindi vi stanno vendendo una cosa per un’altra. Questo valga anche per tutti coloro che si offendono quando viene fatto notare che hanno un meticcio, perché hanno preferito prendere un cucciolo senza pedigree (magari per risparmiare). Puntualmente dicono, ma si vede che è uguale a quelli col pedigree, ma non da meno amore, ma merita lo stesso amore ecc, e chi ha detto il contrario? Tutti i cani hanno diritto alle stesse cure e” allo stesso amore” e per noi resterà sempre il nostro cane, ma non si può dire di avere un cane di razza se non ha il pedigree!  E personalmente trovo assurdo riprodurre cani che hanno il pedigree senza farlo anche alla prole, quindi se vogliamo discutere sul fatto che abbia o meno senso riprodurre/vendere meticci, o “cani di razza senza pedigree”( che è un controsenso) dovremmo aprire un altro capitolo infinito.  Semplicemente non era questo l’intento dell’articolo.

Se invece vogliamo spiegare anche cos’è un pedigree e che a cosa serve, vi rimando all’articolo che ne parla.

Come vendere un cane senza pedigree?

Si possono vendere animali senza pedigree? In Italia non si possono vendere cani di razza senza pedigree. La violazione di tale obbligo fa scattare una sanzione [1]. Quindi, non è illegale vendere un cane senza pedigree, ma è illegale farlo se questi animali vengono venduti come “di razza”.

Cosa succede se un cane non ha il pedigree?

Per legge qualsiasi cane sprovvisto di pedigree non può essere considerato di razza, ma un meticcio, pertanto non può essere venduto come tale.

Quanto può costare un cane senza pedigree?

Vede che negli allevamenti i cani costano dagli 800-1000€ in su e che magari deve aspettare 3 mesi per averlo, poi continua a navigare in rete e PUFF, sbuca un annuncio di un cucciolo della stessa razza, ma a 400 euro e può averlo OGGI STESSO.

Quanto costa avere il pedigree?

180 euro (modello B) se intestato al nuovo proprietario. 200 euro (modello B) se intestato all'allevamento. 22 euro costo all'utente/proprietario finale che ritira il pedigree in sede ENCI.