Quello è un reato previsto dal codice civile

Il diritto penale è quella branca del diritto che si occupa delle misure repressive dei reati e dell’afflizione di pene per la commissione degli stessi. Il diritto penale è disciplinato nel codice penale e in molte leggi speciali che, prevedendo reati, comminano pene afflittive.

I reati: delitti e contravvenzioni e le rispettive sanzioni penali

Il diritto penale è infatti caratterizzato dalla presenza del “reato”: è infatti terminologicamente non corretto fare riferimento al “reato penale”; quando si parla di reato, questo non può che essere penale, e il diritto vigente, infatti, non contempla alcun altro tipo di reato.

Differenza fra diritto penale e diritto civile

Il diritto penale a differenza del diritto civile non opera per la regolamentazione dei rapporti fra privati,  ma indica il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell’ordinamento giuridico e precisamente del diritto pubblico interno

Cosa disciplinano il codice civile e quello di procedura civile?

Il codice civile prevede una vera e propria procedura disciplinata dallo svolgimento dei processi aventi ad oggetto le controversie tra privati.

Contiene infatti tutte le più importanti regole per tutelare e gestire nella norma il rapporti tra privati:

  • persone, matrimonio e famiglia
  • successione a causa di morte
  • proprietà e possesso
  • obbligazioni e contratti più diffusi e utilizzati nella vita di tutti i giorni
  • impresa, lavoro e società
  • tutela dei diritti

Qual è la differenza tra codice penale e di procedura penale?

Il codice penale è la raccolta delle principali norme che prevedono concretamente quando e come viene commesso un reato.

Le norme che lo compongono si occupano di disciplinare due aspetti:

  • prevedono obblighi, cioè comandi, o divieti: in entrambi i casi chi infrange la norma del codice penale può essere incolpato di aver commesso un reato;
  • stabiliscono in modo specifico a quale sanzione va incontro chi ha commesso un reato.

Nei casi in cui viene violata una norma del codice penale e quindi deve essere svolto un processo davanti ad un giudice penale, viene applicato il codice di procedura penale.

Da internet è possibile scaricare gratuitamente i codici.  Studio Locas & Ciresola vi propone la di consultare questi link:

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

Codice penale (Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

1. Il diritto penale di cosa si occupa?

Il diritto penale è quella branca di diritto che prevede la comminazione di pene restrittive della libertà personale, o sanzione di altra natura, nei confronti di qualsiasi soggetto, detto comunemente, soggetto agente, che pone in essere una condotta ritenuta dal nostro ordinamento giuridico come fattispecie di reato.
La legge penale, rappresentata principalmente dal codice penale, costituisce la fonte primaria delle leggi di carattere restrittivo. Insieme al codice penale, costituiscono altra fonte di rango primario anche le altre leggi emanate dal parlamento e gli altri atti aventi forza di legge (ad es. in Italia il decreto legge e il decreto legislativo).
Alle leggi di rango primario si affiancano quelle di rango inferiore che costituiscono solo una eventuale integrazione accessoria alla fonte normativa primaria.
La legge penale non ha mai carattere retroattivo, ovvero non potrà mai essere applicata per reati commessi prima dell’entrata in vigore di una determinata legge, mentre, in ossequio al principio della lex favor rei, il reo potrà scegliere di essere giudicato secondo una nuova fonte normativa qualora, in ragione del medesimo reato, sia previsto un trattamento sanzionatorio migliore rispetto a quello precedentemente in vigore.

2. Introduzione storica

Come anticipato nella sezione introduttiva, la fonte primaria del diritto penale è costituita, oggi, dal codice penale. Si tratta di una “raccolta” normativa emanata nel 1930, ed è suddivisa in tre libri:

  • Libro primo: “Dei reati in generale”;
  • Libro secondo: “Dei delitti in particolare”;
  • Libro terzo: “Delle contravvenzioni in particolare”.

In questa legge vi è essenzialmente la chiara esplicazione di quali siano le condotte che costituiscono fattispecie di reato e, quindi, quale pena dovrà essere inflitta per ogni genere di delitto ivi previsto.
Si tratta di una legge molto dinamica, in quanto, nel corso del tempo, è stata assoggettata a centinaia di modifiche e integrazioni.

3. Caratteristiche

L’esistenza del diritto penale è di fondamentale importanza per la costituzione di una società civile funzionante. Prima dell’introduzione del “nuovo codice penale” era in vigore il c.d. codice Zanardelli.
L’introduzione della “Carta Costituente” del 1948, ha indicato quelli che devono essere i principi intorno ai quali dovrà ruotare la funzione della legge penale italiana. Il fine ultimo della pena dovrà essere di carattere rieducativo, ovvero dall’espiazione della pena dovrà conseguire un soggetto maggiormente educato per il reinserimento nella società civile.
Le fattispecie delittuose penali si distinguono in due macro-categorie, ovvero delitti e contravvenzioni:

  • i delitti corrispondono a quei reati per cui sono previste la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa;
  • le contravvenzioni, invece, corrispondono a quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto, oppure dell’ammenda.

La disposizione penale, quindi, da un lato proibisce alcuni comportamenti, dall’altro prevede la sanzione a cui sarà sottoposto il soggetto che abbia posto in essere tali comportamenti.

4. Le regole per l’applicazione del diritto penale

Per la definitiva applicazione di una condanna di carattere penale è necessario che il soggetto accusato di aver commesso uno o più reati sia sottoposto a regolare processo.
Le regole del processo, e delle figure che ruotano intorno ad esso, sono contenute nel codice di procedura penale.
In applicazione del c.d. principio di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione, in sede processuale il soggetto potrà difendersi per il tramite dell’assistenza di un legale. Qualora l’imputato non dovesse nominare un suo difensore, ne verrà assegnato uno d’ufficio.

5. Differenza tra diritto penale e civile

La principale differenza tra il diritto penale e quello civile risiede nel fatto che la prima categoria costituisce una branca del diritto pubblico, la seconda rientra invece nella branca del diritto privato.
Il diritto penale a differenza del diritto civile non opera per la regolamentazione dei rapporti fra privati, ma disciplina le modalità sanzionatorie e di repressione di determinate fattispecie illecite (ritenute) particolarmente gravi da parte dello Stato.
Inoltre, dall’applicazione delle norme di carattere civilistico, a differenza di quelle penale, non consegue in nessun caso la restrizione della libertà personale del soggetto condannato.
Allo stesso modo, può sintetizzarsi la differenza tra un illecito penale e un illecito amministrativo.

6. Il diritto penale nel mondo

Ogni Stato di diritto è dotato del proprio diritto penale e, da qui, ne consegue che non è detto che ciò che costituisce reato in Italia, costituisce reato anche in qualsiasi Stato estero. Come non è detto che la severità della pena prevista per un reato commesso in Italia sia della stessa portata in uno Stato estero.
Tuttavia, i paesi aderenti alla comunità europea, da più di un ventennio lavorano in un regime di stretta cooperazione al fine di armonizzare quanto più possibile i diversi ordinamenti penali degli stati membri.
Sussiste, ad oggi, anche la branca del diritto penale internazionale, il cui scopo è quello di sanzionare un crimine ritenuto tale dall’intera comunità internazionale. Sono ritenuti tali, ad esempio: crimini contro la pace, contro l’umanità, di guerra, genocidi.

7. Riferimenti normativi penali principali

Si elencano di seguiti i riferimenti normativi principali dell’ordinamento penale italiano:

  • Costituzione;
  • Codice Penale;
  • Codice di procedura penale;
  • Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale;
  • Testo Unico Stupefacenti;
  • CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani).

Cosa significa quello è un reato previsto dal codice civile?

Tecnicamente, il reato è un fatto giuridico umano (commissivo od omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, cui si ricollega una sanzione penale. Rientra nella più ampia categoria dell'illecito.

Quali sono i codici?

Prima di farlo, però, bisogna ripetere nuovamente che i codici propriamente detti in Italia sono attualmente quattro: il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale ed il codice di procedura penale.

Quando è reato?

Il reato è un fatto umano (commissivo o omissivo) vietato dall'ordinamento giuridico di uno Stato, al quale si ricollega una sanzione penale. Viene incriminato al fine di tutelare uno o più beni giuridici. Rientra nella più ampia categoria dell'illecito.

Qual è la differenza tra reato civile è reato penale?

L'illecito civile e l'illecito penale hanno finalità distinte. Il primo è perseguito dall'ordinamento con l'intento di riparare interamente il danno subito da interessi privati, il secondo individua violazioni dell'ordine di gravità da richiedere misure statali dirette a punire il colpevole.

Toplist

L'ultimo post

Tag