Differenza tra congedo parentale e congedo di maternità

Novità in materia di maternità, paternità e congedo obbligatorio. L’Inps, con il messaggio n. 3066/2022, fornisce le prime indicazioni per il riconoscimento delle indennità, in vigore dal 13 agosto, e rispetto alle quali il D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto alcune novità normative. Si parte dal congedo di paternità obbligatorio: a differenza della previgente disciplina (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012), il congedo obbligatorio può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e raddoppia a 20 giorni in caso di parto plurimo.Per quanto riguarda la maternità delle autonome, l’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto citato introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U. con la previsione del diritto all’indennità giornaliera per le lavoratrici anche per periodi antecedenti i due mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”. L’indennità è erogabile in presenza di un accertamento medico della Asl.

Novità anche sul congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata. Tra le più rilevanti, i periodi indennizzabili di congedo parentale: alla madre fino al dodicesimo anno (prima era fino al sesto anno) di vita del bambino - o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento - spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino ai 12 anni del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabiledella durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Nessuna variazione, invece, per i limiti massimi individuali edi entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. L’Istituto comunica, infine, che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 13 agosto 2022, si può comunque fruire dei congedi come modificati dalla novella normativa facendo richiesta al datore di lavoro o al committente, regolarizzando in una fase successiva la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.

Notizie correlate: Autonomi, 3 mesi in più di maternità o paternità; Congedo parentale e di paternità: le novità; Family Act in GU: come conciliare vita e lavoro

Congedo di maternità: che cos’è

Il congedo di maternità è il periodo durante il quale, per legge, le donne in gravidanza non possono lavorare, ovvero:

  • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo flessibilità;
  •  se il parto avviene oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
  • durante i 3 mesi dopo il parto, salvo flessibilità;
  • durante i giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata (i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche nel caso in cui la somma di tali periodi superi il limite complessivo di 5 mesi).

Flessibilità del congedo di maternità

La lavoratrice può smettere di lavorare, usando il congedo di maternità, anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravidanza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Presso le sedi Inas Cisl la lavoratrice può inviare domanda di flessibilità, corredata dalle certificazioni mediche. La richiesta deve essere inoltrata prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza all’Inps e al datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici possono anche decidere di lavorare per tutto il periodo precedente il parto e restare a casa nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino (flessibilità massima del congedo di maternità), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.

Indennità di maternità

Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.

Per ottenere l’indennità di maternità è necessario trasmettere all’Inps e/o al datore di lavoro la domanda corredata della seguente documentazione:

  • certificato medico di gravidanza che indica la data presunta del parto (prima dell’inizio del congedo di maternità);
  • dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita (entro 30 giorni dall’evento).

Puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina per l’invio della domanda di congedo di maternità.

Congedo di paternità: che cos’è

Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità, grazie al quale può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino:

  • congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio;
  • congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.

Il trattamento economico di questi due tipi di congedo è pari al 100% della retribuzione. Per usare il congedo occorre presentare una specifica richiesta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.

Puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina per l’invio della domanda di congedo di paternità.

Congedo parentale: che cos’è

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi facoltativamente dal lavoro, grazie al congedo parentale. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).

Il diritto al congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 o 7 mesi a determinate condizioni;
  • nel caso vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio.
I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro.

Il periodo di congedo deve essere comunicato al datore di lavoro (secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi) con un preavviso di almeno 5 giorni, (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo) e all’Inps prima dell’inizio dell’assenza.

Congedo parentale a ore: che cos’è

Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.
Per il congedo parentale a ore il preavviso deve essere dato al datore di lavoro 2 giorni prima.

Puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina per l’invio della domanda di congedo parentale.

Congedo parentale: trattamento economico

Per il periodo di congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a:

  • indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva), fino al 6° anno di vita del bambino;
  • indennità pari al 30% della retribuzione, per i periodi oltre i 6 mesi e entro il 6° anno di vita del bambino, – e comunque per tutti i periodi fruiti tra il 6° e l’8° anno di vita del bambino – se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto;
  • nessuna indennità, per i periodi di congedo parentale fruiti oltre l’8° anno di vita del bambino e fino al 12°.

Riposi giornalieri: che cosa sono

Riposi giornalieri della madre

Durante il 1° anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a:

  • 2 ore di riposo al giorno;
    oppure
  • 1 ora di riposo al giorno, se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

I riposi giornalieri devono essere effettivamente fruiti.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi giornalieri del padre

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non li utilizza;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • nel caso in cui la madre non svolga attività lavorativa;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i riposi giornalieri sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Riposi giornalieri: l’importo

I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e per essi spetta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.

Puoi rivolgerti alla più vicina sede Inas Cisl per l’invio della domanda di congedo parentale.

Congedo per malattia del figlio: che cos’è

I genitori hanno diritto di astenersi in modo alternato dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, senza alcun limite massimo.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni lavorativi all’anno.
Il congedo spetta al lavoratore anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Nel caso in cui il figlio sia affetto da disabilità grave sono previsti congedi e permessi specifici.
Il congedo non dà diritto ad alcuna indennità economica.
Eventuali clausole contrattuali migliorative possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro.

Per tutti i periodi di congedo di maternità, paternità, congedo parentale e per la malattia del figlio sono previsti i contributi figurativi, utili per la pensione e riconosciuti se il lavoratore ne fa domanda.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

Quando si prende il congedo parentale?

ne ha diritto dal momento della nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; il limite si estende però fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo (continuativo o frazionato) non inferiore a 3 mesi.

Quanti sono in totale i giorni di congedo parentale?

La madre ha diritto a 6 mesi di congedo (180 giorni). Il padre ha diritto a 6 mesi di congedo (180 giorni) elevabili a 7 qualora eserciti il diritto di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato inferiore ai 3 mesi. Nel caso in cui vi sia un solo genitore il congedo spetta per 10 mesi.

Quanto dura il congedo parentale 2022?

Di conseguenza, a decorrere dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono: Per la madre, tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento);

Cosa cambia per il congedo parentale?

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

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