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I dieci giorni di congedo paternità previsti per i dipendenti privati, verranno estesi anche ai dipendenti pubblici. E’ quanto previsto dal decreto legislativo appena approvato dal Cdm, per adeguare la normativa italiana a quella Europea. Nello specifico all’articolo 1 si legge “nell’ottica della piena equiparazione dei diritti della genitorialità e all’assistenza, permessi e congedii sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”. Il congedo di paternità autonomo (ovvero non alternativo a quello della madre) è stato introdotto in Italia con la legge n. 92 del 2012, ma è stato direttamente applicato solo ai lavoratori privati, ai quali è stato recentemente esteso fino a 10 giorni con l’ultima Legge di Bilancio 2022. Cos’è il congedo paternità L'articolo 4, comma 24, lettera a), della
legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La legge di bilancio per l’anno 2022 ha stabilizzato entrambi i congedi del padre. Pertanto, a partire dal 2021 i congedi non sono più sperimentali
e i padri lavoratori dipendenti possono fruirne in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in caso di morte perinatale del figlio. A chi è rivolto ad oggi
Possono fruire dei congedi i padri lavoratori dipendenti privati, anche adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.
Decorrenza e durata
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021.
Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Entrambi i congedi possono essere fruiti anche nel caso di morte perinatale del minore, come da indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS 11 marzo 2021, n.42.
Quanto spetta
Il padre lavoratore dipendente privato ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.
Per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Si attende, quindi, una svolta definitiva, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, del decreto che attua la direttiva europea 1158. Verosimilmente la novità potrebbe concretizzarsi dopo l’estate.