Quali sono i principi ispiratori del decreto legislativo 81 08

Il D.Lgs 81/08 e le sue successive modifche costituiscono il cuore della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Entrato in vigore poco più di 10 anni fa, ha segnato un punto di svolta fondamentale, andando ad innovare un altro testo cardine, come il D.Lgs 626 del 94. Il cammino verso il suo perfezionamento, però, è ancora lungo.

Le origini della normativa italiana sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Il complesso tema della salute e sicurezza sul lavoro ha conosciuto un’evoluzione storico-normativa che affonda le sue radici a circa tre secoli fa. In Italia, tra le principali e fondamentali disposizioni specifiche sull’argomento, è doveroso citare tre Decreti del Presidente della Repubblica che risalgono agli anni Cinquanta:
• il DPR 547/55, che conteneva le “Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e dunque faceva riferimento al tema della sicurezza sul lavoro;
• il DPR 164/56, recante le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”;
• il DPR 303/56, che invece riguardava le “Norme generali per l’igiene del lavoro”, regolamentando così gli aspetti relativi alla salute.

In quegli stessi anni il nostro Paese si collocò tra i fondatori della Comunità Economica Europea e, nel tempo, sorse la necessità di recepire le direttive emanate dall’organizzazione europea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro: soltanto tra il 1989 e il 1990 la Comunità Economica Europea emanò otto direttive di carattere sociale che riguardano la tutela e la salute dei lavoratori nei luoghi di vita e di lavoro. Nacque così il Decreto legislativo n. 626 del 1994, che apportò la necessaria ventata di modernità all’argomento nel nostro Paese ma che non abrogò le disposizioni normative precedentemente realizzate, soprattutto i tre DPR sopracitati, a tutt’oggi considerati dei regolamenti sostanziosi e ben eseguiti. Le principali novità introdotte da questo Decreto furono:
• la disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile, che rappresentano l’esplicitazione della volontà legislativa di istituire all’interno di ogni azienda un’organizzazione che tuteli e assicuri l’osservanza delle norme preventive e protettive fondamentali;
l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, interfaccia tra soggetti della sicurezza e lavoratori che si fa portavoce delle esigenze e degli interessi di questi ultimi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
l’obbligo di redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi, recante interventi di misurazione e contenimento di tutti quei rischi cui sono potenzialmente esposti i lavoratori di quella specifica realtà organizzativa, e l’assunzione di responsabilità da parte del Datore di Lavoro relativamente al processo valutativo e all’elaborazione del Documento stesso.

Il D.Lgs. 626/94 ebbe il grande merito di porre i lavoratori al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, al posto delle macchine, e di considerarli non più come oggetti passivi di tutela ma soggetti attivamente coinvolti nel mantenimento della salute e sicurezza sul lavoro.

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Il Decreto Legislativo 81/2008

Il Decreto 626 rimase in vigore fin quando non si fece impellente la necessità di apportare alcune modifiche, volte tra l’altro ad accordare le leggi allora vigenti in materia, estendere le disposizioni del Decreto a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori ma anche rivedere il sistema ispettivo e sanzionatorio nonché le attribuzioni di responsabilità. Si assistette, dunque, nel 2008 all’emanazione del D.Lgs. 81.

La struttura e i principi fondamentali

Il D.Lgs. 81/2008 costituisce l’attuale ed esclusivo riferimento normativo italiano in materia. L’impianto normativo del D.Lgs. 81/2008 si basa su un sistema prevenzionistico in cui il perno centrale è rappresentato dall’adozione di un sistema di organizzazione e di gestione quale strumento fondamentale per l’espletamento delle attività lavorative in condizioni salubri e sicure.
Il Decreto fu realizzato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, nel quale il legislatore stabilisce che
“il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro […] garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati >>
Il Decreto ha abrogato le diverse normative precedenti sul tema, riunendo e uniformandone i contenuti: da ciò deriva l’attribuzione di Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il testo è composto di 306 articoli distribuiti in tredici Titoli, a loro volta suddivisi in Capi composti da diverse Sezioni.
Il primo Titolo, contenente i Principi comuni, si estende fino all’articolo 61 e costituisce la parte contenente i concetti fondamentali e propedeutici alla comprensione dell’organizzazione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro italiani. Tra i contenuti più pregnanti afferenti a questo basilare Titolo vi sono:
• le definizioni relative ai principali soggetti e vocaboli tecnici compresi nel testo ed esplicitate all’articolo 2;
• le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori riferite nell’articolo 15;
• gli obblighi delle diverse figure del sistema di salute e sicurezza aziendale e le condizioni per il loro assolvimento (dall’articolo 16 all’articolo 26);
• l’oggetto della valutazione dei rischi (articolo 28) e le modalità di esecuzione (articolo 29);
• nella Sezione III, requisiti e compiti associati al Servizio di Prevenzione e Protezione;
• nella Sezione IV, caratteristiche e contenuti di interventi informativi, formativi e addestrativi;
• nella Sezione V, la Sorveglianza Sanitaria;
• nella Sezione VI, l’organizzazione aziendale per la gestione delle emergenze;
• nella Sezione VII, il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la sua consultazione;
• l’elenco delle sanzioni previste per le violazioni e suddivise per i soggetti della sicurezza cui sono rivolte (Capo IV).

I dodici Titoli restanti affrontano argomenti più specifici, ovvero:
• il Titolo II riguarda i luoghi di lavoro;
• il Titolo III l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
• il Titolo IV i cantieri temporanei o mobili;
• il Titolo V la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
• il Titolo VI la movimentazione manuale dei carichi;
• il Titolo VII le attrezzature munite di videoterminali;
• il Titolo VIII gli agenti fisici;
• il Titolo IX le sostanze pericolose;
• il Titolo X gli agenti biologici, con un approfondimento sulla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario all’interno del Titolo X-bis;
• il Titolo XI la protezione da atmosfere esplosive;
• il Titolo XII le disposizioni in materia penale e di procedura penale;
• il Titolo XIII le norme transitorie e finali.

Seguono poi cinquantuno allegati contenenti informazioni e riferimenti più dettagliati relativi ai contenuti strettamente tecnici cui si fa riferimento nel corpus del Testo Unico. Quest’ultimo, infine, si chiude con un’Appendice normativa recante nell’ordine:
• l’elenco dei decreti attuativi che hanno fatto seguito a quanto disposto dal Decreto. In proposito è opportuno specificare che permangono delle lacune: nel corso degli anni diverse tematiche e disposizioni sono state di fatto lasciate senza alcun seguito, tra le principali figurano il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi stabilito nell’articolo 27, la costituzione di una patente a punti per l’edilizia e la rivisitazione delle condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza (articolo 41 comma 4-bis);
• circolari e lettere circolari;
• interpelli proposti alla specifica Commissione;
• ulteriori decreti collegati alla salute e sicurezza sul lavoro.

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Le successive modifiche e integrazioni

Dal momento della sua emanazione, il D.Lgs. 81/08 è stato oggetto, almeno una volta per ogni anno, di revisioni dovute all’inserimento di nuovi interpelli, modifiche, decreti. I contenuti dettagliatamente elencati sono riferiti nella sezione di apertura “Aggiornamenti”.
Ciononostante, è doveroso soffermarsi sulle prime rilevanti modifiche e integrazioni che il Decreto ha conosciuto a solo un anno di distanza dalla sua promulgazione. Il D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, con cui è coordinato, ha infatti corretto errori e imprecisioni presenti nel testo originario ma ha soprattutto introdotto ingenti variazioni, comportando quindi una nuova stesura di alcuni contenuti sia negli articoli che all’interno degli allegati del Testo Unico, variazioni che vertono principalmente su:
• la formazione dei lavoratori, dei loro Rappresentanti e dei Dirigenti;
• la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
• le caratteristiche della Sorveglianza Sanitaria e dei provvedimenti da adottare in caso di giudizio di inidoneità alla mansione;
• il Documento di Valutazione dei Rischi e l’obbligo di valutazione del rischio Stress lavoro Correlato;
• l’ampliamento del ruolo degli Organismi Paritetici;
• il sistema sanzionatorio previsto per la violazione degli obblighi citati.

Gli sviluppi futuri

Benché rappresenti sicuramente una notevole acquisizione in termini di disciplina e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 non manca di lasciare dietro di sé qualche ombra, in primis le disposizioni che non trovano un seguito in specifici decreti attuativi.
Il 9 Aprile 2018 è ricorso il decimo anniversario dell’emanazione del Testo Unico, da allora sottoposto ai numerosi mutamenti sopracitati che però risultano non ancora sufficienti. Ad oggi la materia si scontra infatti con le inevitabili necessità di adattamento alle mutevoli richieste del mondo del lavoro, che aprono uno scenario che vede la normativa attuale come non più sufficiente a soddisfare le esigenze che avanzeranno nella panoramica occupazionale dei prossimi anni. In proposito, l’evoluzione del mercato del lavoro sta strizzando l’occhio sempre più alle nuove modalità di lavoro agile, che non possono essere ignorate in quanto trascinano con sé nuove opportunità ma, inevitabilmente, anche nuovi rischi. Il futuro della salute e sicurezza deve quindi necessariamente passare per un riassetto normativo, e laddove necessario un completamento, che sappia guardare criticamente all’innovazione lavorativa e si sappia adeguare al progresso della tecnica e del sistema di organizzazione delle attività.

Quali sono i principali obiettivi perseguiti con il decreto legislativo 81 08?

L'obiettivo del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 Si tratta in sintesi di evitare o comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Quali sono i principi di sicurezza?

I principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono:.
valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti;.
eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte;.
limitare l'utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro;.

Quali sono i principi fondamentali a cui ispirarsi per un efficace azione di prevenzione?

essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di perun rischio maggiore. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

Quale principio della prevenzione viene affermato dal decreto legislativo 81 08?

Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, un principio generale del D. Lgs. 81/08 ma anche un obbligo operativo: l'omissione del programma, all'interno del documento di valutazione dei rischi, comporta conseguenze penali.

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